PROCEDIMENTO CIVILE - Sentenza non preceduta dalla precisazione delle conclusioni né dalle scritture conclusionali -Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 13-08-2018, n. 20732

PROCEDIMENTO CIVILE - Sentenza non preceduta dalla precisazione delle conclusioni né dalle scritture conclusionali -Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 13-08-2018, n. 20732

È nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza emessa nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nel quale il giudice, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, anziché confermare o revocare il provvedimento concesso "inaudita altera parte" e dare poi corso al giudizio di cognizione, ha deciso nel merito, accogliendo l'opposizione senza che fossero precisate le conclusioni e assegnati termini per il deposito delle scritture conclusionali).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17681-2016 R.G. proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Pineta Sacchetti, n. 482, presso lo studio dell'avvocato Emanuela Vergine, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Savoia;

- ricorrente -

contro

P.R., Soget s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimate -

avverso la sentenza n. 66/2016 del Tribunale di Taranto, depositata l'11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

Svolgimento del processo

P.R. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso alcune cartelle di pagamento emesse dall'agente di riscossione dei tributi Equitalia Sud s.p.a. (oggi Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), deducendo di non averne mai ricevuto la notificazione, la quale comunque sarebbe stata nulla perchè eseguita per il tramite del servizio postale da soggetto non abilitato.

Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, ha disposto la sospensione dell'esecutività delle cartelle di pagamento con decreto inaudita altera parte, fissando la comparizione delle parti innanzi a sè.

Equitalia Sud s.p.a. si è costituita, chiedendo la revoca del decreto di sospensione.

Il giudice dell'esecuzione, riservandosi sulla richiesta, anzichè provvedere con ordinanza sull'istanza di sospensione e disporre, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., per la prosecuzione del giudizio nel merito, ha pronunciato sentenza di accoglimento dell'opposizione, con condanna dell'agente di riscossione al pagamento delle spese processuali.

Contro detta decisione non appellabile Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione - ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7 - articolato in sei motivi. La P. non ha svolto attività difensiva.

Il Consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in Camera di consiglio non partecipata.

Motivi della decisione

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato e il provvedimento impugnato deve essere cassato.

Con il primo motivo l'agente di riscossione deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 618 c.p.c., consistita nell'avere pronunciato sentenza all'esito della fase sommaria, senza assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito e, quindi, senza aver consentito alle parti di esercitare le relative difese.

Il motivo è fondato e va accolto.

Infatti, la lettura degli atti, consentita a questa Corte per la denuncia di error in procedendo, evidenzia un modus procedendi del tutto svincolato dalle norme del codice di rito e lesivo del diritto di difesa e del contraddittorio.

A norma dell'art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., introdotta con ricorso l'opposizione agli atti esecutivi, il giudice deve fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, dando, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza, poi, dà o nega, con ordinanza, provvedimenti indilazionabili o la sospensione della procedura. Se ha provveduto, nei casi urgenti, con decreto inaudita altera parte, deve confermare o revocare il provvedimento. Quindi, dà corso a un ordinario giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme degli artt. 180 c.p.c. e segg. e si conclude con sentenza non impugnabile.

Nel caso di specie, invece, il processo di cognizione è completamente mancato, non essendo state svolte nè l'udienza di trattazione, nè la (eventuale) fase istruttoria, nè la fase decisoria. Quanto a quest'ultima, per di più, il giudice ha omesso sia di fare precisare le conclusioni sia di concedere alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

La pronuncia nel merito della causa senza che sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni, comporta la nullità della sentenza (cfr. già Cass. n. 13017/91, nonchè Cass. n. 5225/06, n. 28681/11 ed altre), così come d'altronde la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., essendo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 4805/2006; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 20142/2005; Cass. n. 6293/2008; Cass. n. 7072/2010).

Da quanto sopra discende che la sentenza impugnata è nulla e deve essere cassata.

Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.

La causa va rinviata al Tribunale di Lecce per la decisione sul merito dei motivi di opposizione e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Lecce, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2018


Avv. Francesco Botta

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